Lo Statuto
E’ costituita in Ivrea (TO) , Via Dora Baltea 1D, un’Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt.36 e ss., codice civile, denominata:
Ivrea Canoa Club Associazione Sportiva Dilettantistica
L’ associazione prosegue in concreto l’attività già svolta dall’Ivrea Canoa Club – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata e, precedentemente, dall’Associazione fondata nel 1955.
- L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- Essa ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la didattica dello sport della canoa e, in maniera complementare, di altre attività sportive, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, con attenzione anche alle persone diversamente abili, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, turistica e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi, strutture ad essi annesse, ed attrezzature adibite alla pratica sportiva.
- L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Con l’affiliazione l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
- Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla società. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere domanda scritta.
- La qualità di socio viene acquisita con il versamento della quota annuale e potrà essere annullata dal Consiglio Direttivo (CD) all’inosservanza di quanto previsto dal punto 2. Contro questo provvedimento è ammesso appello al Collegio dei Probiviri.
- La domanda di associazione da parte di un minore deve essere sottoscritta, per accettazione, dall’esercente la patria potestà. Quest’ultimo rappresenta il minore, a tutti gli effetti, nel confronto dell’associazione e risponde, verso la stessa, per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi.
- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, al diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Di tale diritto godrà il socio minorenne al momento del compimento della maggiore età.
- La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal CD e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- Dimissione volontaria
- Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del CD, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Gli organi sociali sono:
- Assemblea generale dei soci
- Il presidente.
- Il vicepresidente.
- Il segretario.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Probiviri.
- L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni, da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta, al CD, da almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del CD.
- L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie, dell’associazione, i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
2. L’assemblea deve essere convocata dal CD, almeno una volta all’anno. Almeno 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione, eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente, dare indicazioni su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute da un socio nominato dall’assemblea stessa.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. Il presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente, con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’assemblea ordinaria, che l’assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal CD, con lettera ai soci, almeno 15 giorni prima ed esposta nei locali sociali al fine di garantire la massima partecipazione.
2. L’assemblea straordinaria delibera delle seguenti materie:
- Approvazione e modificazione dello statuto.
- Scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
- Il presidente è eletto dall’assemblea, a maggioranza dei presenti, a seguito della presentazione di candidatura e programma scritto; dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
- Il presidente rimane in carica per due anni ed è rieleggibile.
- Il presidente fa parte del CD e ne conduce i lavori.
- Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
1. Il CD è composto dal Presidente (vedi art.13) e da 8 (otto) consiglieri e, tra questi ultimi, nomina il vicepresidente.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il CD rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative ed in possesso della qualifica di socio da almeno tre anni.
3. Il CD è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
4. Le deliberazioni del CD, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione degli associati, con le formalità ritenute più idonee al fine di garantirne la massima diffusione.
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri questi saranno reintegrati con i primi esclusi dalle votazioni del CD. In mancanza di esclusi si provvederà alla convocazione dell’assemblea dei soci per l’elezione dei nuovi consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il CD dovrà considerarsi sciolto, e non più in carica, qualora per dimissioni, o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente determinano la caduta di tutti gli organi statutari e la successiva convocazione, da parte del Vicepresidente, di un’assemblea elettiva entro 30 giorni.
Il Cd si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
Sono compiti del CD
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta l’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere il regolamento interno relativo all’attività sociale ed in particolare definire le quote associative.
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci
- organizzare le attività sociali allo scopo di conseguire le finalità previste dallo statuto e attuare le direttive emanate dall’assemblea dei soci.
Il segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e da esecuzioni alle deliberazioni del CD, redige i verbali delle riunioni.
L’Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci con la maggiore anzianità.
I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.
Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:
- esercitare l’alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell’associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
- intervenire per l’amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell’associazione, senza pregiudizio per l’esercizio della potestà disciplinare;
- esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- convocare l’assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell’associazione.
Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno 10 giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l’ordine da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano in d’età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Il CD redige il rendiconto annuale economico-finanziario e morale dell’associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione finanziaria, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. E’ prevista anche una relazione morale separata.
- Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione degli associati contemporaneamente alla convocazione dell’assemblea in cui viene discusso.
- L’incarico della gestione amministrativo-contabile può essere affidata dal Consiglio Direttivo al Segretario o ad un Tesoriere all’uopo nominato.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate dal CD, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
L’associazione potrà costituire delle sezioni, nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
- Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
- L’assemblea, al momento dello scioglimento delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, per la gestione del quale nominerà dei liquidatori.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede presso i locali dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice civile.
Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall’assemblea straordinaria di Ivrea Canoa Club ASD nella riunione del 29 novembre 2019.
Firmato per conto dell’assemblea straordinaria del 29 nov 2019:
Presidente Marcello Pistoni
Segretario Leonardo Curzio.
Registrato in data 10-dic-2019 presso l’Agenzia delle Entrate di Ivrea, serie 3, numero 1115, codice identificativo TS419L001115000FF