Il Club

Lo Statuto

E’ costituita l’associazione denominata:

Ivrea Canoa Club Associazione Sportiva Dilettantistica

L’associazione prosegue in concreto l’attività già svolta dall’Ivrea Canoa Club – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata e, precedentemente, dall’Associazione fondata nel 1955.
L’associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

L’associazione ha sede nel comune di Ivrea (TO), Via Dora Baltea 1D.
L’organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.
In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria.
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all’estero,
al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’indicazione “associazione sportiva dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD.

L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L’associazione ha come oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione dell’attività sportiva dilettantistica della canoa e, secondariamente, delle altre attività fluviali, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

L’associazione promuove lo sport della canoa come mezzo di crescita psicofisica e morale dei soci, con attenzione anche alle persone diversamente abili, mediante la gestione di ogni forma di attività dilettantistica, agonistica, ricreativa e turistica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a favorire la conoscenza e la pratica dello sport.

Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà, tra l’altro, acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici, nonché svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa di detti impianti, delle strutture ad essi annesse ed attrezzature adibite alla pratica sportiva, al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.

L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

– attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro e foresteria;

– manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione.

L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

5.1 Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.

L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere.

5.2 Certificazione

L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.

L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’assemblea, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

L’associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l’apposito modulo sociale, al Consiglio direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

L’assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell’ammissione.

Il consiglio direttivo, delibera l’entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

  1. partecipare alla vita associativa;
  2. esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno;
  3. candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
  4. frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dall’esercente responsabilità genitoriale.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio direttivo.

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall’assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell’associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Devono contribuire proattivamente alla vita dell’Associazione partecipando alle iniziative dell’Associazione e anche attraverso il lavoro volontario.

I soci cessano di appartenere all’associazione in caso di recesso o di esclusione.

11.1 Recesso

Il socio è libero di recedere dall’associazione previa comunicazione al Consiglio direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell’esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall’assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

11.2 Esclusione

L’esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell’associato interessato. La delibera deve essere comunicata all’ associato tramite l’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Presidente dell’associazione;

– il Consiglio direttivo;

– il Collegio dei Probiviri.

13.1 Convocazione

L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All’assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto.

All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L’assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest’ultimo è convocata dal membro più anziano del consiglio direttivo.

L’assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all’ordine del giorno;

b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l’assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L’assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede idonea.

L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione.

L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione e pubblicato sul sito dell’associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

13.2 Funzionamento

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal consigliere più anziano.

L’assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Il verbale dell’assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

L’Assemblea si potrà altresì svolgere con interventi dislocati in più luoghi, anche all’estero, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie, dell’associazione, i soli soci in regola con il versamento della quota annua decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione a socio del Consiglio direttivo.

I soci destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dall’esercente responsabilità genitoriale.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

  1. L’assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.
  2. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
  3. L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.
  4. L’assemblea ordinaria:
    • elegge a scrutinio segreto e con due distinte votazioni, il Presidente dell’Associazione ed i membri del Consiglio direttivo;
    • elegge a scrutinio segreto i membri del collegio dei revisori o revisore unico;
    • approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
    • delibera i regolamenti di funzionamento dell’associazione;
    • delibera gli indirizzi e direttive generali dell’associazione;
    • delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L’assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell’assemblea ordinaria:

– per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell’associazione;

– quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno 60% degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell’associazione.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un sesto degli aventi diritto di voto.

L’assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c.

  1. Il Presidente è eletto dall’assemblea, a maggioranza dei presenti, a seguito della presentazione di candidatura e programma scritto; dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
  2. Il Presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile.
  3. Il Presidente fa parte del Consiglio direttivo e ne conduce i lavori.
  4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Vicepresidente dell’associazione è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Il segretario viene nominato dal Consiglio direttivo e da esecuzioni alle deliberazioni del CD, redige i verbali delle riunioni.

Il Consiglio direttivo è composto da 9 componenti, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente.

I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati.

Il Vicepresidente è eletto alla prima convocazione del Consiglio direttivo a maggioranza tra i suoi membri.

In caso di impedimento definitivo del Vicepresidente, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo, dopo averne preso atto, elegge contestualmente a maggioranza un nuovo Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che siano soci da almeno 24 (ventiquattro) mesi al momento dell’elezione, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo non può essere composto per oltre 1/3 (un terzo) da soggetti che intrattengono rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione in genere con Ivrea Canoa Club ASD, ivi inclusi i soggetti che, direttamente o indirettamente, gestiscono attività commerciali nei locali dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; fissa la quota associativa annuale dei soci;

redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo, inoltre, fissa i corrispettivi specifici per i servizi di natura non commerciale erogati nei confronti dei soci e tesserati e quelli per i servizi erogati di natura commerciale.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

L’Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci con la maggiore anzianità.

I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:

– esercitare l’alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell’associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;

– intervenire per l’amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell’associazione, senza pregiudizio per l’esercizio della potestà disciplinare;

– esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio direttivo;

– convocare l’assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell’associazione.

Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l’ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d’età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

  1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri questi saranno reintegrati con i primi esclusi dalle votazioni del CD. In mancanza di esclusi si provvederà alla convocazione dell’assemblea dei soci per l’elezione dei nuovi consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Il CD dovrà considerarsi sciolto, e non più in carica, qualora per dimissioni, o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente determinano la caduta di tutti gli organi statutari e la successiva convocazione, da parte del Vicepresidente, di un’assemblea elettiva entro 30 giorni.

La nomina e le variazioni degli organi dell’ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione finanziaria, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.

Prima dell’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto il Consiglio direttivo deve presentarlo all’assemblea accompagnando la presentazione con una relazione sulle attività svolte e sulle attività che intende realizzare in futuro.

Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere a tale scopo nominato.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate non commerciali e commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni – per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

L’associazione potrà costituire delle sezioni, nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi, nonché di lavoratori autonomi o subordinati in conformità alle vigenti normative.

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’arbitrato avrà sede presso i locali dell’associazione e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e in subordine le norme del Codice civile e delle altre Leggi in materia.

Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Statuto approvata dall’Assemblea straordinaria di Ivrea Canoa Club asd in data 12.12.2023; firmato dal Presidente Mario Angelo Di Stazio e dal notaio verbalizzatore Alessandro Adami.

Registrato all’Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 22.12.2023 con repertorio 7030/2832 di DMALSN82A09L219H, estremi registrazione: serie 1T, n.58869 del 22.12.2023.

Il Presente atto è esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 12 comma 2-bis del D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 36 e dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972,n. 642.